NAZIONI
UNITE A
Assemblea Generale
Distr. GENERALE
A/RES/54/134
7 febbraio 2000
Cinquantaquattresima sezione
Punto 109 dell’ordine del giorno
RISOLUZIONE ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE
[sulla base del rapporto della Terza Commissione (A/54/598 e Corr. 1 e 2)]
54/134. Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne
L’ASSEMBLEA GENERALE,
RICHIAMATE la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza sulle donne adottata dall’Assem-
blea generale nella propria risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, nonché la propria risoluzione
52/86 del 12 dicembre 1997, recante “Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia
penale per l’eliminazione della violenza sulle donne”;
RICHIAMATI ALTRESÌ la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo1, il Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici2, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali2, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle
donne3 e la Convenzione contro la tortura e le altre pene e trattamenti crudeli, inumani o
degradanti4;
PRESO ATTO della Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l’elimi-
nazione della violenza contro le donne, adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione degli
Stati Americani nella sua ventiquattresima sessione ordinaria, svoltasi a Belém (Brasile) dal 6 al 10
giugno 19945, e della Raccomandazione generale n. 19 sulla violenza contro le donne, adottata dal
Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne nella sua undicesima sessione6;
CONSTATATO CON PREOCCUPAZIONE che la violenza sulle donne è un ostacolo sulla via
dell’uguaglianza, dello sviluppo e della pace, così com’è ravvisato nelle Strategie e prospettive
d’azione di Nairobi per la promozione della donna7 e nel Programma d’azione della quarta
Conferenza mondiale sulle donne8 che raccomandano una serie di misure globali per prevenire ed
eliminare la violenza contro le donne; constatato altresì che la stessa ostacola la piena applicazione
della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne;
CONSTATATO CON ALTRETTANTA PREOCCUPAZIONE che le donne appartenenti a gruppi
minoritari, le donne indigene, rifugiate, migranti, le donne che vivono in comunità rurali o isolate,
le donne indigenti, le donne internate o carcerate, le adolescenti e le bambine, le donne
handicappate, le anziane e le donne che si trovano in situazioni di conflitto armato sono
particolarmente esposte alla violenza;
CONSIDERATO che la violenza contro le donne deriva da una lunga tradizione di rapporti di forza
disuguali fra uomini e donne, situazione che conduce alla dominazione degli uomini sulle donne e
alla discriminazione di queste ultime, impedendo loro di emanciparsi pienamente, e che la violenza
è uno dei principali meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne vengono mantenute in
condizioni di inferiorità rispetto agli uomini;
CONSIDERATO ALTRESÌ che i diritti fondamentali delle donne e delle ragazze fanno parte
inalienabilmente, integralmente e indissociabilmente dei diritti universali della persona9, e
riconosciuta la necessità di promuovere e proteggere tutti i diritti fondamentali delle donne e delle
ragazze10;
ALLARMATA nel constatare che le donne non godono pienamente dei diritti e delle libertà
fondamentali, e preoccupata dal fatto che tali diritti e libertà non siano sempre tutelati in caso di
violenza contro le donne11;
APPREZZATO il concorso che le istituzioni, gli organi, i fondi e gli organismi competenti delle
Nazioni Unite, ciascuno nell’ambito del rispettivo mandato, apportano a diversi paesi nella lotta per
eliminare la violenza sulle donne;
APPREZZATI ALTRESÌ gli sforzi della società civile e delle organizzazioni non governative che
hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione mondiale sulle nefaste conseguenze socio-economiche
della violenza sulle donne;
RICORDATO che, ai sensi dell’articolo primo della Dichiarazione sull’eliminazione della violenza
sulle donne, l’espressione “violenza contro le donne” designa ogni atto di violenza rivolto contro il
sesso femminile, che arrechi o sia suscettibile di arrecare pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o
psicologiche alle donne, nonché la minaccia di eseguire tali atti, la costrizione o la privazione
arbitraria di libertà, tanto nella vita pubblica quanto nella vita privata;
1. DECIDE di proclamare il 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza sulle donne;
2. INVITA i governi, le istituzioni, gli organismi, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite e le
altre organizzazioni internazionali e non governative, nell’ambito delle rispettive competenze, a
organizzare in tale data iniziative destinate a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema
della violenza contro le donne.







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1 response so far ↓
1 25 novembre – giornata internazionale contro la violenza sulle donne! | Silvia Amato // nov 24, 2009 at 6:57 pm
[...] del 25 novembre come “giornata internazionale contro la violenza sulle donne” con la risoluzione 54/134 Il governo italiano il 25 novembre 2008 ha pubblicato un dossier accogliendo la risoluzione [...]
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