DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio assistito)
1. Ogni forma di suicidio assistito come ogni forma di eutanasia, ovvero ogni azione o omissione diretta a causare per ragioni di pietà la morte di una persona, sono perseguite ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
Art. 2.
(Definizione di trattamento terapeutico)
1. Ai fini della presente legge, per trattamento terapeutico si intende ogni intervento medico finalizzato al recupero o alla ottimizzazione della salute, al mantenimento in vita, alla eliminazione o riduzione del dolore derivante da una patologia ovvero al miglioramento estetico del corpo. Si intendono altresì per trattamenti terapeutici gli atti chirurgici diretti a rendere possibile l’uso di ausili tecnici per garantire lo svolgimento delle funzioni vitali.
2. Non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l’uso di ausili tecnici che consentono l’alimentazione e l’idratazione. Tali ausili possono essere rimossi solo per comprovate esigenze sanitarie.
Art. 3.
(Divieto di accanimento terapeutico)
1. Il medico deve astenersi dall’instaurare o proseguire trattamenti sanitari non proporzionati, futili o inutilmente invasivi e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura. Egli non ha l’obbligo di contrastare e ritardare ad ogni costo l’esito finale della malattia, ma piuttosto, nel rispetto del miglior interesse del paziente, ha il compito di accompagnarlo e assisterlo verso la sua fine naturale.







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1 response so far ↓
1 Articolo 32 della Costituzione Italiana «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» | Silvia Amato // feb 17, 2009 at 6:44 pm
[...] ddl Calabrò tutto fa fuorchè rispettare la dignità della persona e la sua capacità di scelta. Per rifiutare [...]
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