La nostra società è veramente all’epilogo? Siamo in grado di porci rimedio?

Silvia Amato

La nostra società è veramente all’epilogo? Siamo in grado di porci rimedio?

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Disegno di legge N. 1368 – Calabrò

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di eutanasia e di suicidio assistito)

1. Ogni forma di suicidio assistito come ogni forma di eutanasia, ovvero ogni azione o omissione diretta a causare per ragioni di pietà la morte di una persona, sono perseguite ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

Art. 2.

(Definizione di trattamento terapeutico)

1. Ai fini della presente legge, per trattamento terapeutico si intende ogni intervento medico finalizzato al recupero o alla ottimizzazione della salute, al mantenimento in vita, alla eliminazione o riduzione del dolore derivante da una patologia ovvero al miglioramento estetico del corpo. Si intendono altresì per trattamenti terapeutici gli atti chirurgici diretti a rendere possibile l’uso di ausili tecnici per garantire lo svolgimento delle funzioni vitali.

2. Non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l’uso di ausili tecnici che consentono l’alimentazione e l’idratazione. Tali ausili possono essere rimossi solo per comprovate esigenze sanitarie.

Art. 3.

(Divieto di accanimento terapeutico)

1. Il medico deve astenersi dall’instaurare o proseguire trattamenti sanitari non proporzionati, futili o inutilmente invasivi e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura. Egli non ha l’obbligo di contrastare e ritardare ad ogni costo l’esito finale della malattia, ma piuttosto, nel rispetto del miglior interesse del paziente, ha il compito di accompagnarlo e assisterlo verso la sua fine naturale.

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